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DVR MODELLO EDITABILE DI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IN WORD AGGIORNATO AL NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA D.lGS 81/2008,106/2009
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DAL 1 LUGLIO 2012 OBBLIGO DEL D.V.R ANCHE PER LE IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI
Dal 1 Luglio 2012 le autocertificazioni non saranno più valide e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche se l’Azienda è sotto i 10 dipendenti.
Dal 1° Luglio 2012 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e non esercitanti le attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g) possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi entro e non oltre il 30 Giugno 2012. Dopo tale data scadrà il valore formale di un’autocertificazione elaborata ai sensi dell’art.29 e i datori di lavoro saranno tenuti a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art.29, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/08).
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art. 41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).
Ricordiamo a coloro che avessero redatto un’autocertificazione di tener conto di questa scadenza temporale e attivarsi per tempo per completare il processo di valutazione dei rischi così come richiesto dalla normativa vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza dei termini.
Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.
1 Luglio 2012, stop alle autocertificazioni: scatta l’obbligo del DVR per tutte le Aziende
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Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro (DdL) effettua “ la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D.Lgs. 81/2008, art. 2).
L'elaborazione del DVR è obbligo non delegabile del DdL; egli quindi deve essere in grado di leggerlo, di comprendere il significato del suo contenuto sostanziale, di consultarlo autonomamente e di averlo a disposizione come tutti gli altri suoi strumenti strategici di gestione aziendale.
Gli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
In particolare, la valutazione dei rischi, oltre che nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Il DVR dovrà avere data certa (è sufficiente far apporre timbro postale su tutte le pagine del documento oppure sigillarlo in una busta su cui fare apporre il timbro dalla posta) oppure essere firmato anche dal RLS, RLST,
e dovrà contenere, a seguito di corretta valutazione, le seguenti informazioni:
•una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
•l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
•il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
•l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
•l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
•l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il materiale che vi eviterà perdita di tempo essendo perfettamente conforme alla legge vigente, ideato e realizzato per i consulenti della sicurezza ed ottimale per aziende, imprese, fabbriche ed industrie, effettuando una valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Renderà semplice e professionale la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori grazie schede già precostituite con le relative fasi di lavoro,
attrezzature, macchine e sostanze utilizzate direttamente collegate ai relativi rischi, alle misure di prevenzione e ai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
Il documento che ne deriva modificando il nostro Esempio editabile in Word, avvalendosi dei testi predisposti , è perfettamente conforme ai requisiti del nuovo Testo unico.
Gli Esempi di Documento valutazione dei rischi sono dei file editabili in word, che voi potrete completare e modificare a piacimento , inoltre può essere adattato in ogni sua parte secondo le vostre esigenze .
In ogni caso chi realizza il piano potrà modificare qualsiasi documento a proprio piacimento.